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Diritto tributario, fisco e leggi finanziarieDecreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale. (in Gazz. Uff., 27 novembre, n. 277 - Suppl. Ord.)
Documento aggiornato in data 26/04/2008 Art. 1
Il valore catastale di un immobile viene determinato moltiplicando la rendita catastale rivalutata per un moltiplicatore.
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Aree edificabili: la riduzione delle imposte indirette dal 2008. a cura di Avv. Donato B. Quagliarella Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. skype: d.quagliarella Di cosa si tratta Con l’ennesimo intervento nel giro di pochi anni ancora il legislatore, in occasione della Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244), ha ritenuto di modificare la misura dell’imposizione, questa volta a favore del contribuente (il solo acquirente) in specifiche ipotesi di cessioni di immobili per le imposte indirette (registro, ipotecaria e catastale). Per l’imposta di registro lo ha fatto con l’art. 1, 25 comma, disponendo in aggiunta all’art. 1, della Tariffa, parte 1, del D.Pr. 26/4/1986, n. 131, che: “Se il trasferimento ha per oggetto immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, a condizione che l’intervento cui è finalizzato l’intervento venga completato entro cinque anni dalla stipula dell’atto: 1 per cento”.
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Individuazione delle diverse tipologie di architettura rurale presenti sul territorio nazionale e definizione dei criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge 24 dicembre 2003, n. 378, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della architettura rurale. IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
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